Lo Statuto dell’Associazione Culturale La Schola Artis
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale” LA SCHOLA ARTIS “, con sede in via di Vigna Stelluti n. 157- 00191
Roma. E’ una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2 – L’Associazione Culturale” LA SCHOLA ARTIS “persegue i seguenti scopi:
• la diffusione della cultura artistica nel mondo giovanile e non;
• l’ampliamento e la conoscenza della cultura dell ‘ illustrazione, del disegno, delle tecniche pittoriche e di
decorazione artistica in generale;
• la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi del disegno,
dell’illustrazione, dell’animazione e dell’arte in generale;
• l’essere luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale
di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
• la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e della
comunicazione;
• la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale ed all’estero.
Art. 3 – L’associazione” LA SCHOLA ARTIS ” per il raggiungimento dei suoi fini in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, e solo a favore dei suoi iscritti ed associati, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: organizzazione eventi d’arte e mostre, salotti a temi artistici, visite guidate con laboratorio di
disegno e pittura, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali,
intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo;
• attività di formazione: laboratori artistici speciali per feste di compleanno, mini chef, stages d’arte.
Disegno:Tecnico- a mano libera – carboncino e sanguigna- china, inchiostro e penne – fumetto – sketch crawling.
Tecniche pittoriche: acquerello – tempera – acrilico – olio – affresco – pittura polimaterica – pastelli – copie
d’ autore. Tecniche di decorazione:
• Mosaico – incisione – pittura su ceramica – modellato – pittura su stoffa/vetro – decoupage – stencil- trompe l’oeil
– realizzazione di bomboniere. Cromatologia (armonia e studio dei colori)
• corsi di aggiornamento teorico/pratici per principianti e professionisti nel campo della comunicazione per
immagine ( illustrazione, fumetto, grafica e arte in generale) avvalendosi di insegnanti scelti tra i professionisti del
settore, italiani e stranieri, su territorio nazionale ed internazionale.
• attività editoriale: pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale
audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la divulgazione dell’attività
dell’associazione e di quella dei suoi soci.
L’ Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni
culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale, con il
presente Statuto Sociale e con l’Atto Costitutivo.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’ Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, artisti, conferenzieri, esperti
o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
Art. 4 – L’associazione” LA SCHOLA ARTIS ” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità ituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
• Soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’ Associazione presenti nell’ Atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo;
• Soci ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio
Direttivo, entrano a far parte dell’ Associazione.
• Entrambe le categorie di soci sono a tutti gli effetti equiparate con i medesimi diritti e si impegnano a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – L’Associazione non persegue scopi di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili
alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fmi fiscali , deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dallomvm 4, art. 73,DPR22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale e senza
scopo di lucro, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali e per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Art. 7 – Tutti i soci per l’ammissione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla
o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La
domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’ Associazione con pari diritti.
L’appartenenza all’ Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni
prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche
statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi del!’ Associazione. Tutti i soci potranno essere
eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
L’ eleggibilità agli organi amministrativi dell’ Associazione è libera, con il principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma del codice civile, e con la sovranità dell’assemblea dei soci.
Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere
soci dell’ Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche, Scuole Pubbliche e Private ed altre Associazioni che ne
condividono gli scopi, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.
n numero dei soci è illimitato.
E’ esclusa la partecipazione temporanea all’ Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’ Associazione.
A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’ Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e solo a favore di
iscritti ed associati, potranno essere richieste quote di autofrnanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad
esse.
Art. 8 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 7 e sarà, in seguito, determinata dal
Consiglio Direttivo.
Art. 9 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’ adesione, per morosità, per dimissioni o per
espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’ Associazione, da
comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché
offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti
dell’attività sociale.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’ Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai
contributi versati.
I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà
defrnitivamente a maggioranza.
Art. 10 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative;
• proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi;
• liberalità, contributi, lasciti e donazioni;
• beni, immobili e mobili;
• rimborsi;
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
• contributi degli aderenti;
• contributi privati;
• contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• introiti derivanti dalle iniziative sociali;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità e gli scopi istituzionali e del’associazionismo e di promozione
sociale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
Art. 11 – La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.
Art. 12– L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria
autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue
opportunità e facilitazioni.
Art. 13 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il l Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni
anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere redatto ed approvato dali’ Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese
di Aprile. Esso deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell ‘ Associazione, con separata indicazione
dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni
associato.
Art. 14 – Gli organi dell ‘ Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
Art. 15 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’ Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della
quota.
L’Assemblea è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita
associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con
la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei
soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea prevede una modalità di convocazione degli associati tramite convocazione collettiva anche fuori dalla
sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante la comunicazione della relativa comunicazione sul sito
web dell’associazione e l’affissione all’albo dell ‘ Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del
giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
E’ prevista l’ Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà
deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.
All’ Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con
delega, da altri soci.
Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 16 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio direttivo;
– approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo all’anno in corso;
– approva il regolamento interno;
– provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’ Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art.17 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un
Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere, eletti dall’ Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo
può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art 18 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’ Associazione “LA SCHOLA ARTIS “, si riunisce almeno 2
volte all’anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità ed è convocato da:
– il Presidente;
– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà convocare l’Assemblea dei
Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci,
personali inviti gratuiti.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’ Associazione;
– dare esecuzione alle elaborazioni dell’ Assemblea;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate
relative all’esercizio annuale successivo;
– redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– stabilire l’importo della quota associativa annuale;
– stabilire le previsioni di spesa;
– rappresentare le istanze dei soci;
– vegliare le domande e deliberare l’ammissione di nuovi soci;
– deliberare, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci;
– decidere il luogo delle riunioni dell’ Assemblea;
– redigere il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’ Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.
Le detiberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei
locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a
maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 19 – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’ Associazione a tutti gli effetti.
A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è
sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea; in
caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca
e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’ Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 20 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.
Art. 21 – Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie che dovrà essere approvato dai soci.
Il Consiglio direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Art. 22 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’ Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio
Direttivo o della maggioranza del soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’ Associazione.
Art. 23 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 24 – Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea straordinaria e potrà essere deliberato dalla
maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.
Art. 25 – In caso di scioglimento dell’ Associazione per qualunque causa, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio
residuo dell’ente deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all ‘articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.
Roma, 18 novembre 2015
